Grazie all'azione legale condotta in Toscana dagli Avvocati Pini e Peri, con la Consulenza Tecnica di Parte del Prof. Giuseppe Altieri e la Memoria Magistralis del Prof. Emerito Costituzionalista Domenico Corradini H. Brousshard, abbiamo vinto un'altra causa importante al Tribunale di Pistoia, per la tutela dei cittadini e degli agricoltori biologici dalle contaminazioni di pesticidi derivanti da aziende agricole limitrofe che usano prodotti chimici pericolosi per la salute e l'ambiente.
Il Prof. Giuseppe Altieri ha redatto le perizie tecniche di parte nella prima fase del procedimento, atto a verificare le derive di pesticidi, chiedendo al giudice di applicare la tolleranza zero per il diritto di chi non vuole essere contaminato da pesticidi, agricoltori biologici e cittadini in generale. Si rammenta che nelle polveri, in genere, i residui di Pesticidi si concentrano.
Abbiamo trovato residui di Cimoxanil (fungicida chimico) e Rame (anche se il rame non presenta problemi, in quanto autorizzato in Agricoltura Biologica) sulla vegetazione e nella proprietà del condannato, nel momento in cui venivano fatti i trattamenti convenzionali con gli stessi prodotti.
La sentenza ha stabilito che chi usa la chimica non può contaminare il vicino biologico o le case e i giardini dei privati.
Con una bella e congrua multa per il viticoltore chimico e l'imposizione di trattamenti verso l'interno sui terreni di confine, al fine di annullare la deriva di prodotti chimici, con tolleranza zero pesticidi nella proprietà dei vicini.
Ma in questa seconda parte della sentenza, a mio parere, sussistono lacune in quanto le precauzioni imposte dal giudice, su indicazioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, non credo saranno sufficienti a garantire l'assenza di deriva di pesticidi.
Nella mia relazione avevo indicato gli studi ufficiali condotti sulle derive di Agrofarmaci nell'ambiente, in cui si dimostra che le contaminazioni da pesticidi avvengono anche a distanze superiori a 100-150 metri. Ma non sono state considerate dal Giudice, che si è affidato alle prove tecniche balistiche effettuate da un secondo CTU.
E il Giudice non considera nemmeno l'obbligo di rispettare una fascia di almeno 50 metri lungo i confini di proprietà , nella quale bisogna evitare i trattamenti con prodotti chimici di sintesi, così come stabilito da sentenze dei TAR del Trentino e della Liguria.
In ogni caso, è passato il principio del diritto all'assenza di contaminazione. Ed alla eventuale prossima contaminazione il ricorrente potrebbe denunciare di nuovo il viticoltore chimico.
Giuseppe Altieri - Agroecologo
Nessun commento:
Posta un commento