Il decreto semplifica gli adempimenti amministrativi in materia
ambientale che riguardano le piccole e medie imprese e gli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)
E' entrato
in vigore il 13 giugno 2013 il regolamento sull’autorizzazione unica ambientale,
approvato con DPR
13 marzo 2013, n. 59. Il provvedimento era stato approvato in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 febbraio e attua la legge n.
35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’Autorizzazione
unica ambientale (AUA) tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. La
norma approvata è improntata ai seguenti criteri:
- l'autorizzazione
unica ambientale sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed
autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- l'autorizzazione
unica ambientale è rilasciata da un unico Ente (Suap);
- il procedimento
deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti
amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di
attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non
dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
L’AUA
raccoglie fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute
singolarmente (autorizzazione sugli scarichi, comunicazione per l’utilizzo
delle acque reflue, autorizzazione alle emissioni
in atmosfera, documentazione previsionale di impatto acustico, autorizzazione
all’uso dei fanghi di depurazione e comunicazione sullo smaltimento e il
recupero dei rifiuti). Le Regioni potranno inoltre estendere l’elenco,
comprendendovi altre autorizzazioni.
Potranno
usufruire dell'autorizzazione unica ambientale gli impianti non soggetti alle
disposizioni sull'autorizzazione integrata ambientale e le piccole e medie
imprese (PMI) come individuate dal Dm 18 aprile 2005, articolo 2. Le norme del
regolamento sull'autorizzazione unica ambientale non si applicano invece ai
progetti sottoposti a VIA (valutazione di impatto
ambientale) in tutti i casi in cui le norme vigenti, statali o
regionali, stabiliscano che la VIA
comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati in
materia ambientale.
Per
chiedere l’autorizzazione basta una domanda allo Sportello unico per le
attività produttive che poi attiverà l’Autorità competente. Sull’iter del
procedimento, vedi notizia
ARPAT del 17/10/2012.
L'autorizzazione
unica ambientale dura 15 anni dal suo rilascio (superiore a
quella di quasi tutte le singole autorizzazioni). L’autorità competente può
comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando
le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore o quando nuove disposizioni
legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
AUA
definisce anche le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo,
individuate dall'Autorità competente, tenendo conto delle dimensioni
dell'impresa e del settore di attività.
Le modifiche
all'attività o all'impianto vanno comunicate all'Autorità competente.
Se l'impresa o il gestore ritiene la modifica non sostanziale, presenta una
semplice comunicazione. Se la ritiene sostanziale presenta una nuova domanda di
autorizzazione unica ambientale. L'Autorità competente, entro 60 giorni dalla
comunicazione, può dichiarare la modifica come "sostanziale" e ordinare
all'impresa o al gestore di presentare una domanda di autorizzazione. Se non si
esprime entro 60 giorni, la modifica non sostanziale può essere eseguita.
L'Autorità competente provvederà ad aggiornale l'autorizzazione in atto, senza
che tale modifica non sostanziale comporti variazioni alla durata
dell'autorizzazione unica ambientale medesima. Regioni e Province autonome
possono fissare ulteriori criteri di individuazione delle modifiche sostanziali
e indicare modifiche non sostanziali per le quali non c'è l'obbligo di fare la
comunicazione.
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