Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb. risultante
dagli emendamenti approvati in sede referente il 27/10/2015
CONTENIMENTO
DEL CONSUMO DI SUOLO
E
RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO
|
Proposte di modifica al DdL formulate dal
Forum Salviamo il Paesaggio
CONTENIMENTO
PROGRESSIVO ARRESTO DEL CONSUMO DEL
SUOLO, BONIFICA DEL SUOLO DEGRADATO E
RIGENERAZIONE E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO
URBANIZZATO
|
Art.
1
(Finalità
e ambito della legge)
1. La presente legge, in coerenza con
gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali
per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle
superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di
promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché
di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile
che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della
prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e
delle strategie di mitigazione e di
adattamento ai cambiamenti climatici.
2. Il riuso e la rigenerazione urbana,
oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi
fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate
introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito
esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso
delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito
delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale
strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse
dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo
della priorità del riuso e della
rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle
alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non
soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, alla valutazione
ambientale strategica e alla verifica di assoggettabilità, la medesima
valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione
definitiva degli interventi.
3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti
nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di
cui al comma 2, le regioni orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nel
proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni
relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato.
4. La pianificazione territoriale, urbanistica
e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge,
privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento
del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa
contenute.
5. Le politiche di sviluppo
territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e
l'utilizzo di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree
urbanizzate e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola
attraverso la riduzione del consumo di suolo.
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ART. 1.
(Finalità e ambito della legge).
1.
La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 42, 44 e 117 della Costituzione,
la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre
2000 (ratificata dall’Italia con L. 9/1/2006, n. 14) e con gli
articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta
principi fondamentali per la valorizzazione
e la tutela del suolo ed il
mantenimento delle sue funzioni, con particolare riguardo alle superfici agricole ai suoli agricoli e alle aree sottoposte a
tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola,
il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere
arrestare il consumo di suolo considerato quale bene comune e risorsa non
rinnovabile. Il suolo che esplica funzioni vitali per l’uomo e per la biodiversità e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della per la
prevenzione e della la mitigazione degli eventi di del
dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai
cambiamenti climatici.
2.
Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla
limitazione all’arresto del
consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo
del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela
delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di
suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative
consistenti nel al riuso delle
aree già urbanizzate e nella alla rigenerazione urbana e ambientale delle stesse.
Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di
valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle
opere pubbliche e di pubblica utilità diverse
dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente,
l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la
necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non
determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle
procedure di valutazione d'impatto ambientale, alla valutazione ambientale
strategica e alla verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve
risultare dall'atto di approvazione della progettazione sia preliminare che definitiva degli
interventi.
3.
Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel
riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al
comma 2, le Regioni orientano l'iniziativa
dei emanano cogenti disposizioni ai
Comuni atte a
fornire nel proprio strumento nei propri strumenti di pianificazione
specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di nuovo consumo di suolo inedificato.
4.
Gli strumenti di governo del territorio, ivi
compresi quelli di La
pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, a tutti i livelli amministrativi, si adeguano alle norme di cui alla presente legge, privilegiando individuando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del
contenimento quali uniche
metodologie per l’arresto del consumo del suolo e per il mantenimento dei servizi ecosistemici
necessari allo sviluppo sostenibile, fatte salve le previsioni di maggiore ulteriore
e integrata tutela in essi contenute.
5.
Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la
destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole a basso impatto ambientale anche negli spazi
liberi delle aree urbanizzate, fatta sempre
salva la garanzia del rispetto degli standards urbanistici minimi previsti
per legge e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività
agricola attraverso la riduzione
l’arresto del consumo di suolo, anche attraverso la trasformazione di suoli
impermeabilizzati o comunque urbanizzati in
suoli liberi.
|
Art.
2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si
intende:
a) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale
netto della superficie agricola,
naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il
calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra
superfici agricole naturali e seminaturali in cui si è verificata
l’impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa
l’impermeabilizzazione.
b) per «superficie
agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli dagli
strumenti urbanistici, nonché le altre
superfici, non impermeabilizzate alla
data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le
superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e
locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a
infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse
nazionale, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano
interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, nonché per i
lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di
urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e
di rigenerazione;
c) per
«impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del
suolo mediante interventi di
copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività
agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi
all’attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto
della compattazione dovuto
alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di
materiale.
d) per «area
urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree
edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e
artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le
aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani,
i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione
primaria.
e) per «rigenerazione
urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e
socio-economici nelle aree urbanizzate,
compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di
agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti
condivisi, che persegua l'obiettivo della sostituzione, del riuso e della riqualificazione
dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di
contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di
trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale
ecologico-ambientale e di una
riduzione dei consumi idrici ed energetici e di rilancio della città
pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;
f) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure
contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del
suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole,
naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti
o indiretti sull'ambiente, sulle
attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sul dissesto idrogeologico
e sul benessere umano;
g) per «compensazione ambientale»: l'adozione, in tempi contestuali all’intervento di
consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o
migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la
deimpermeabilizzazione e al ripristino delle condizioni di naturalità del
suolo.
2. All'articolo 54, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente lettera:
a) suolo: lo strato
superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici,
acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non
rinnovabile.
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ART. 2.
(Definizioni).
1.
Ai fini della presente legge, si intende:
a)
per «consumo di suolo»: l'incremento
annuale netto la modificazione o la perdita della superficie agricola, naturale e seminaturale soggetta a causate da interventi di trasformazione mediante la realizzazione di
costruzioni ed infrastrutture o provocate da azioni, quali asportazione, impermeabilizzazione e contaminazione; .Il calcolo del consumo di suolo netto si intende
ricavato dal bilancio tra superfici agricole naturali e seminaturali in cui
si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui
sia stata rimossa l'impermeabilizzazione.
b)
per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati le aree qualificate come agricoli agricole
dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate o compromesse dalle azioni di cui alla precedente
lettera a) alla data di entrata in
vigore della presente legge , fatta eccezione per le superfici destinate a
servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale per le
quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di
compensazione ambientale di entità equivalente, nonché per i lotti e gli
spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e
destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;
c)
per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante
interventi di copertura artificiale, scavo
e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, nonché
mediante altri interventi, comunque non
connessi all'attività agricola, tali da eliminarne o ridurne significativamente la permeabilità,
anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture,
manufatti e depositi permanenti di materiale;
d)
per «area urbanizzata»: la parte del
territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità
dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale,
commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le aree dotate di
attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli
spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria
la parte del territorio costituita dalle aree
edificate di qualsivoglia destinazione e dalle relative aree di pertinenza,
dalle aree inerenti attrezzature, servizi, impianti sportivi e tecnologici,
oltreché dalle infrastrutture per la mobilità;
e)
per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici,
edilizi, socio-economici, tecnologici,
ambientali, culturali ed artistici nelle
che non causino un aumento del consumo di suolo
e relativi alle aree urbanizzate e ai paesaggi urbani, compresi gli interventi
volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana (quali orti urbani, orti didattici, orti
sociali ed orti condivisi), che persegua l'obiettivo della sostituzione, del
riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica secondo criteri di sostenibilità
ambientale, di contenimento del consumo di
suolo salvaguardia del suolo libero,
di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già
edificate e degradate, di innalzamento
del potenziale ecologico-ambientale e della
biodiversità urbana, di una riduzione
dei consumi idrici ed energetici e , di rilancio
della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari
e secondari e di miglioramento della qualità e
della bellezza dei contesti abitativi;
f)
per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all’intervento
di consumo di suolo tese agli
interventi di trasformazione, riuso e rigenerazione urbana, tesi a limitarne
il più possibile gli impatti, a conservare o migliorare le funzioni
ecologiche; a mantenere o migliorare le
funzioni ecosistemiche del suolo, a le
precedenti condizioni ambientali e ad evitare e/o minimizzare gli effetti negativi
di una eventuale densificazione degli spazi
urbani frammentazione delle
superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o
indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio,
sul dissesto idrogeologico e sul benessere umano;
g)
per «compensazione ambientale»: l'adozione, in tempi contestuali all’intervento
di consumo di suolo agli interventi
di trasformazione, riuso e rigenerazione urbana, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni
del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e al
ripristino delle condizioni di naturalità del suolo migliorare la qualità paesistico-ambientale, il
livello di dotazione, efficienza e sostenibilità degli spazi, delle
attrezzature e dei servizi pubblici esistenti; inoltre l'adozione di misure dirette a
risarcire gli effetti degli impatti non mitigabili.
2.
All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
premessa la seguente lettera:
a)
suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti
minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una
risorsa ambientale non rinnovabile risorsa non rinnovabile, componente essenziale degli
ecosistemi terrestri che costituisce lo strato superiore della crosta
terrestre formato da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
organismi viventi.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la lettera v-quater) è abrogata.
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Art. 3
(Limite al consumo di suolo)
1. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al
comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata
«Conferenza unificata», e sentiti gli enti di cui al comma 7, in coerenza con
gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di
suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione
progressiva vincolante, in
termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale.
2. Con deliberazione della Conferenza
unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le
modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto,
in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche
qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni
agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità
agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto
alle aree urbane e periurbane, della
arboricultura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva, dello
stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica,
dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione
del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Qualora la
deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
3. Al di fuori dei casi delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere
d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione
di cui al comma 2 del presente articolo, rendono disponibili i dati
acquisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. Decorso il termine di cui al primo periodo, il decreto di cui al
comma 1 può comunque essere adottato.
4. Il decreto di cui al comma 1 è
adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di
riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.
5. Con deliberazione della Conferenza
unificata, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento
della riduzione ivi prevista, è stabilita la ripartizione, in termini
quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al
medesimo comma 1, nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione
e di compensazione ambientale di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g).
6. Qualora la Conferenza unificata non
provveda entro il termine di cui al comma 5, la ripartizione ivi prevista è
adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma
7.
7. Con direttiva del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità e i criteri per
il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della
presente legge, da esercitare avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del
monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca
in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto, secondo le modalità di cui al
comma 3, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad
ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante. I dati del monitoraggio del consumo di
suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA, sia in forma aggregata a
livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
8. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel
rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma
5, nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale
quinquennale di cui al comma 4, dispongono la riduzione, in termini
quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da
rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale.
9. Se gli enti territoriali coinvolti non provvedono entro il termine
di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le
determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto
del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sentiti gli enti di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza
unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio
potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei presidenti degli enti territoriali interessati. Le
previsioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i
rispettivi statuti di autonomia e con le relative norma di attuazione.
10. Il
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede alla
pubblicazione e all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei
dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.
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ART. 3.
(Limite al consumo di suolo).
1. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi
disponibili ai sensi del comma 3, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza
unificata», e sentiti gli enti di cui al comma 7, in coerenza con gli
obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di
suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione
progressiva, vincolante in termini quantitativi, di consumo del suolo a
livello nazionale .
2. Con deliberazione della Conferenza unificata,
sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità
per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in
particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche
qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni
agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità
agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto
alle aree urbane e periurbane, della arboricoltura da legno in funzione della
sicurezza ambientale e produttiva, dello stato della pianificazione
territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare
infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e
della presenza di edifici inutilizzati. Qualora la deliberazione non sia
adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
3. Al di fuori dei casi delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale,
ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di
novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2 del
presente articolo, rendono disponibili i dati acquisiti, secondo le modalità
di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135. Decorso il termine di cui al primo periodo, il decreto di cui al comma 1
può comunque essere adottato.
4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a
verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva
del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.
5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da
adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi
prevista, è stabilita la ripartizione, in termini quantitativi, tra le
regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1,
nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione
ambientale di cui all'articolo 2, comma 1,lettere f) e g).
6. Qualora la Conferenza unificata non provveda
entro il termine di cui al comma 5, la ripartizione ivi prevista è adottata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentiti glienti di cui al comma 7.
7. Con direttiva del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, sono definite le modalità e i criteri per il
monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della
presente legge, da esercitare avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del
monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca
in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria hanno accesso, alle
banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa
gestita da soggetti pubblici rilevante. I dati del monitoraggio del consumo
di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA, sia in forma aggregata
a livello Nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e
comune. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto
deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle
previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di
cui al comma 4, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo
del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella
pianificazione urbanistica di livello comunale.
9. Se gli enti territoriali coinvolti non
provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della
deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 8 sono
adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7 e acquisito il
parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera,
nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la
partecipazione dei Presidenti degli enti territoriali interessati. Le
previsioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i
rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
10. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare provvede alla pubblicazione ed all'aggiornamento
annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della
relativa cartografia.
1. Il consumo di suolo è
consentito esclusivamente qualora non sussistano alternative di riuso,
rigenerazione e riorganizzazione degli
insediamenti e delle infrastrutture esistenti.
2. Le alternative al
riuso, rigenerazione e riorganizzazione degli
insediamenti e delle infrastrutture esistenti derivano dalla completa
attuazione da parte dei Comuni del successivo articolo 4; qualora non
sussistano all'interno del territorio comunale tali alternative,
ovvero nel caso queste siano strettamente funzionali all'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale, previa adeguata verifica e dimostrazione
dell’effettiva entità della domanda svincolata dalle aspettative della
rendita fondiaria, potrà essere previsto nuovo consumo di suolo esterno alla
perimetrazione dell’area urbanizzata esistente di cui alla lettera b), comma
1 dell’art. 4, per ogni decennio, non superiore all’1 % dell'area urbanizzata
esistente, previa emanazione degli specifici criteri, parametri e modalità.
3. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della deliberazione
di cui al comma 4 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive
modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono emanati i
criteri ed i parametri per definire gli ampliamenti dell’esistente area
urbanizzata ed i limiti al consumo di suolo all’interno delle aree urbanizzate.
4. Con deliberazione della
Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i
criteri, i parametri ed i limiti di cui al comma 3, tenendo conto in
particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative
dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in
funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della
estensione e localizzazione dei suoli
agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della
pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell’esigenza di
realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già
edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate,
sotto-utilizzate e da recuperarsi. Qualora la deliberazione non sia adottata
dalla Conferenza unificata entro il termine di centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
5. Le regioni e le
province autonome, entro il termine perentorio di 120 giorni dall’emanazione
del decreto legislativo di cui al comma 3, adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari; nel contempo provvedono ad individuare le
specifiche disposizioni procedimentali da rispettare nella pianificazione
urbanistica comunale in merito agli ampliamenti dell’esistente area
urbanizzata.
6. Qualora dall’analisi dei dati rilevati di cui al
successivo articolo 4, emerga che le aree edificabili di qualsivoglia
destinazione, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti e non ancora
attuate, siano superiori all' 1 % delle aree già urbanizzate, il Comune dovrà
provvedere ad approvare una variante al proprio strumento di pianificazione
urbanistica al fine di ridurre le aree edificabili entro la soglia indicata,
con priorità per le aree individuate ai margini esterni dell’edificato esistente, il tutto previa approvazione
delle specifiche disposizioni regolamentari e procedimentali da parte delle
regioni e province autonome; in assenza della predetta variante è sospesa
l'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti e delle eventuali varianti,
relativamente alle norme che prevedono interventi che comportano consumo di
suolo in aree agricole, naturali e seminaturali. Sono comunque fatti salvi i
lavori, le opere, gli interventi, i titoli abilitativi edilizi ed i programmi
di cui al comma 1 dell’articolo 10.
7. Con direttiva del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, sono definite le modalità e i criteri per
l'effettuazione del monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e
sull'attuazione della presente legge, da esercitare avvalendosi dell'ISPRA e
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia
agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria
hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni
altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. I dati del
monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da
ISPRA, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata
per Regione, Provincia e Comune. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 4
(Priorità
del riuso)
1. Al fine di attuare
il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle
proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dettano disposizioni per incentivare
i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione
urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione
degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di
ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in
termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche
rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo,
miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e
riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di
strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché
non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti
definiti e pianificati di aree urbanizzate.
2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento
ambientale è ammesso nel rispetto della vigente normativa in tema di
bonifiche e dei criteri di cui alla Parte IV, Titolo V, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie
di rigenerazione urbana di cui al comma 1, le regioni dettano altresì
disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici
sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», in cui specificare
caratteristiche e dimensioni di tali immobili al fine di creare una banca
dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per
il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni possono
verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo
inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal
censimento stesso. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e
costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni
interessati.
4. Decorso il termine di cui al comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni
che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore
delle disposizioni regionali.
5. I comuni, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o,
in mancanza, di quelle di cui al comma 4, procedono all'individuazione delle
aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.
6. Decorso il termine di cui al comma 5
senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune
a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso
il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto
dell'organo competente le aree di cui al comma 1, la regione procede in via
sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel
territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi
edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività
produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In
mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente
periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 5. È fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
7. Rimane fermo in ogni caso, anche
prima dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, l'obbligo di cui
all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.
8. I comuni
segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito
registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a
causa dello stato di degzrado o incuria nel quale sono lasciate dai
proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.
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ART. 4.
(Priorità del riuso)
1.
Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle
proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dettano disposizioni vincolanti per i comuni singoli o associati atte a prescrivere:
a) incentivare
i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie ed interventi di rigenerazione urbana anche
mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti
urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione
urbanistica e di rinnovo edilizio
ed edilizia, prevedendo il perseguimento
di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di
fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di
trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di
invarianza idraulica e riduzione dei deflussi,
prevenzione e riduzione del rischio sismico. A tal fine è promossa
l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione
urbanistica, purché non determinino nuovo consumo di suolo e siano attuati esclusivamente
in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate. ;
b) la redazione di una «perimetrazione-individuazione
dell'area urbanizzata esistente», in base alla definizione di cui alla
lettera c-bis), comma 1 dell’articolo 2. Tale perimetrazione è
obbligatoriamente aggiornata almeno ogni due anni e pubblicata sui siti web
istituzionali dei comuni interessati;
c) la redazione certificata di un «censimento
comunale» degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti, in
cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, nonché delle
aree urbanizzate ed infrastrutturate esistenti e delle aree residue non
ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di
creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato
inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, oltreché per tenere
aggiornato lo stato del consumo di suolo. Attraverso tale censimento i comuni
possono verificare l’esistenza o meno di alternative al consumo di suolo
inedificato atte a soddisfare i fabbisogni insediativi mediante utilizzo
degli immobili individuati dal censimento stesso. Tali informazioni sono
obbligatoriamente aggiornate almeno ogni due anni, congiuntamente alla
perimetrazione di cui alla lettera precedente, e pubblicate in forma
aggregata sui siti web istituzionali dei comuni interessati.
2.
Il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale è
ammesso nel rispetto della vigente normativa in tema di bonifiche e dei
criteri di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
3. Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni
alle strategie di rigenerazione urbana di cui al comma 1, le regioni dettano
altresì disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli
edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», in cui specificare
caratteristiche e dimensioni di tali immobili al fine di creare una banca
dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per
il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni possono
verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo
inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal
censimento stesso. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e
costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati.
4 3.
Decorso il termine di cui al comma 1, entro i
successivi centottanta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni
uniformi applicabili in tutte le regioni e
province autonome che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino
all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.
5 4.
I comuni, entro il termine di un anno
centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di
cui al comma 2, procedono all'individuazione delle aree, alla redazione della perimetrazione e del
censimento di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabiliti.
6 5.
Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'individuazione delle aree, la perimetrazione o il censimento sia stata effettuata siano stati effettuati, la regione diffida il
comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni.
Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto
dell'organo competente le aree, la
perimetrazione o il censimento di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i
successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio
del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di
attività produttive di qualsivoglia natura o destinazione,
comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo, oltreché l’adozione e l’approvazione di nuovi strumenti urbanistici o
loro varianti che prevedano interventi di
qualsivoglia natura e destinazione in aree libere. In mancanza di
diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si
applica in ogni caso decorsi sei mesi
centottanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 3. È fatto comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1.
7 6.
Rimane fermo in ogni caso, anche prima dell'individuazione delle aree di cui di quanto previsto al comma 1, l'obbligo di cui
all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.
8 7.
I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in
apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o
suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono
lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio, o ad attività produttive o all'ambiente.
|
Art. 5
(Interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a
semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree
urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e
ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree
urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi
pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, la
demolizione, la ricostruzione e la sostituzione degli edifici esistenti, la
creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di
funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della
qualità della vita dei residenti;
b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano
elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio
energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli
edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e
concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e partecipazione dei
cittadini;
c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento
di consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, e sono
trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per
l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente,
quest’ultimo è prorogato di tre mesi.
3.
All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, le parole da: «i comuni» sino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno
deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di
costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le
nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine
di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d)
».
4.
La disciplina di cui al presente
articolo non è applicabile ai centri storici, alle aree urbane ad essi
equiparate, nonché alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione
della competente sovrintendenza.
|
ART. 5.
(Interventi di rigenerazione delle aree
urbanizzate degradate)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni volte a semplificare le
procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree
urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e
ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate
degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e
privati, basati sulla bonifica e sul
riuso del suolo, nonché sulla rigenerazione
delle funzioni ecologiche, la riqualificazione, demolizione,
ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree
verdi , pedonalizzate e di piste ciclabili, di aree
naturalistiche, l'inserimento di funzioni pubbliche e private
diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti e la bellezza e vivibilità degli spazi urbani
pubblici;
b)
prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati standard
di qualità, di sicurezza sismica, di
minimo impatto ambientale e risparmio energetico ed idrico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi
prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche
attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di
informazione e partecipazione dei cittadini;
c)
garantire il rispetto dei limiti di
contenimento di consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge.
2.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281 e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, da rendere entro 60 giorni dalla data di assegnazione. Qualora il
termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
3.
All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, le parole da: «i comuni» sino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno
deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di
costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le
nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine
di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d).
4.
La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile ai centri
storici, alle aree urbane ad essi equiparati nonché alle aree e agli immobili
di cui agli articoli 10, 136, e 142 e
157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa
autorizzazione della competente Sovrintendenza
Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio.
5. A far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, sono abrogati i commi 9, 10,
11, 12 e 14 dell’art. 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, inerente gli
“interventi in deroga per la riqualificazione incentivata delle aree urbane”.
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Art. 6
(Compendi
agricoli neorurali)
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico
sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli
insediamenti rurali locali e il
consolidamento e lo sviluppo dell’attività agro-forestale nel territorio
rurale, le regioni e i comuni, nell’ambito degli strumenti urbanistici
di propria competenza, ferme restando
le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera l),
del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei
piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di
qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di
tale destinazione urbanistica sono:
il recupero edilizio, inclusa la demolizione
e ricostruzione, fatti salvi i casi
di cui al comma 3, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi
edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata
accessibilità.
2. Per compendio agricolo neorurale
s’intende l’insediamento rurale oggetto dell’attività di recupero e
riqualificazione che viene provvisto
delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di
comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo
economico ed occupazionale.
3. Gli interventi edilizi connessi alla
proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche
con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all’attività
agricola, con le modalità previste al comma 4 successivo. La demolizione e
ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale. Gli
interventi edilizi complessivamente realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all’interno del
compendio agricolo alla data di
approvazione della presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire la percentuale di
superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e
riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del
carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie,
dovutamente certificata e accertata dal comune territorialmente competente,
non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici
esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che
eventualmente concorrono a costituire il compendio.
4. I nuovi fabbricati sono da
realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire
un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto
dell’intervento, secondo i criteri stabiliti dall’ente territoriale
competente nel rispetto della
normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e
paesistica vigenti, del valore storico-culturale o testimoniale dei
manufatti, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
5.
All'interno del medesimo compendio agricolo neorurale, in conformità ai
presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di
sostenibilità territoriale ed ambientale, ferma restando la prevalente
destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche le seguenti
destinazioni d'uso:
a)
attività amministrative;
b) servizi
ludico-ricreativi;
c) servizi
turistico-ricettivi;
d) servizi dedicati
all'istruzione;
e) attività di agricoltura
sociale;
f) servizi medici e di
cura;
g) servizi sociali;
h) attività di vendita
diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;
i) artigianato artistico.
6. Sono comunque escluse le seguenti
destinazioni d'uso:
a) residenziale, ad
esclusione di quello già esistente
alla data di approvazione della presente legge o dell'eventuale alloggio per
il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli
edifici esistenti;
b) produttiva di tipo
industriale o artigianale.
7. Il progetto di compendio agricolo
neorurale è accompagnato da un
progetto unitario convenzionato nonché dall’obbligo a trascrivere il
vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti
anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari e catastali. Per il periodo
ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può
essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio
agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla
decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.
8. Il progetto di compendio agricolo
neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti
a mantenere, recuperare e
valorizzare il paesaggio, l’economia locale e l’ambiente.
|
ART.
6.
(Compendi
agricoli neorurali).
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico
sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli
insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività
agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli
strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni
di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici
sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti
insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità
di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, inclusa la
demolizione e ricostruzione, fatti salvi i casi di cui al comma 3, unitamente
al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale,
nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza
rurale e la presenza di adeguata accessibilità.
2. Per compendio agricolo neorurale s'intende
l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione
che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove
tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo
sviluppo economico ed occupazionale.
3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di
progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o
la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di
fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, con
le modalità previste al comma 4 successivo. La demolizione e ricostruzione
non può interessare manufatti di valore storico-culturale. Gli interventi
edilizi complessivamente realizzati non devono comportare maggior consumo di
suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della
presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire la percentuale di
superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e
riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del
carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie,
dovutamente certificata e accertata dal comune territorialmente competente,
non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici
esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che
eventualmente concorrono a costituire il compendio.
4. I nuovi fabbricati sono da realizzarsi con
tipologie, morfologie e scelte materiche ed architettoniche tali da
consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al
contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale
competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica,
territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti, del valore
storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze
di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. All'interno del medesimo compendio agricolo
neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla
base di valutazioni di sostenibilità territoriale ed ambientale, ferma
restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche
le seguenti destinazioni d'uso:
a) attività amministrative;
b) servizi ludico-ricreativi;
c) servizi turistico-ricettivi;
d) servizi dedicati all'istruzione;
d-bis) attività di agricoltura sociale;
e) servizi medici e di cura;
f) servizi sociali;
g) attività di vendita diretta dei prodotti
agricoli od ambientali locali;
h) artigianato artistico.
6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni
d'uso:
a) residenziale, ad esclusione di quello già
esistente alla data di approvazione della presente legge o dell'eventuale
alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel
recupero degli edifici esistenti;
b) produttiva di tipo industriale o artigianale.
7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è
accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall’obbligo a
trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per
almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri
immobiliari e catastali. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo,
la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel
caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene
indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.
8. Il progetto di compendio agricolo neorurale
prevede interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a
mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e
l'ambiente.
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Art. 7
(Divieto
di mutamento di destinazione)
1. Per le superfici agricole in favore
delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla
politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per
almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
6, e l’adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento
della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni
più restrittive. Sono altresì vietati sulle
stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione
urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali
all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche.
L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma
pubblica sul proprio sito internet
l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati
gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del
comune, nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Negli atti di trasferimento della
proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il
trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di
godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i
negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della
superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato
nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al
periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.
3. Nel caso di violazione del divieto
di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della
presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non
inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000, euro e la sanzione
accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del
ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni
del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e le
disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia.
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ART. 7
6.
(Divieto di mutamento di destinazione).
1.
Per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti
dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica
di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque
dieci anni dall'ultima erogazione, usi
diversi da quello agricolo fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 5 e la adozione di atti
amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta
salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì
vietati, sulle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di
trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non
funzionali all'attività agricola, ad
eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità
competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica sul
proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali
sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del
vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al
primo periodo, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel
comma 1 pena la nullità dell'atto.
2.
Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto
la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti
personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in
tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione
della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo
indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di
cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.
3.
Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al
trasgressore, per le finalità della presente legge, la sanzione
amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non
superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle
opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si
applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
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Art. 8
(Misure
di incentivazione)
1. Ai comuni iscritti nel registro di
cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti
statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti
contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire
l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle
colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni
caso non più sfruttati ai fini agricoli.
2. Lo stesso ordine di priorità di cui
al comma 1 è attribuito anche a
soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il
recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali,
mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di
capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.
3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle
proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di
incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio
edilizio esistente, al fine di
prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e
favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi
fenomeni di abbandono.
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ART. 8
7.
(Misure di incentivazione).
1.
Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 8 è attribuita priorità esclusiva nella concessione di finanziamenti
statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica
dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di
settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di
agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli
incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini
agricoli.
2.
Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche a soggetti
privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici
e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi
di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la
demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.
3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle
proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di
incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio
edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il
degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole
in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, anche utilizzando strumenti quali quello della remunerazione dei
servizi ecosistemici ed ambientali.
4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e
il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività
agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e
gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni
europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità
attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in
forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.
1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che
avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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Art. 9
(Registro
degli enti locali)
1. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza
unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti
urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3,
comma 8, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione
del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3,
comma 8.
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ART. 9
8.
(Registro degli enti locali).
1.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che
hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le
modalità di cui all'articolo 3, comma 8, nei quali non è previsto consumo di
suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità
di cui al medesimo articolo 3, comma 8.
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Art. 10
(Destinazione
dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)
1. I proventi dei titoli
abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7 della presente
legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione,
ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela
e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa
in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del
rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire
l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è
abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei
bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
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ART. 10
9.
(Destinazione dei proventi dei titoli
abilitativi edilizi).
1.
I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui
all'articolo 6 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei
centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di
demolizione di costruzioni abusive o
irrecuperabili, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi
destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte
alla prevenzione e alla mitigazione del
al rischio idrogeologico e sismico e
della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in
ambito urbano, attuati dai soggetti pubblici.
2.
Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 ed il comma 3 dell’art. 4
della legge 14 gennaio 2013, n. 10 è
abrogato sono abrogati. Sono
comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali
approvati sulla base della norma abrogata.
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Art. 11
(Disposizioni
transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 8, e comunque
non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne
che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per
le opere prioritarie, ai sensi dell’articolo 161, comma 1-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nel Documento di
economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli
abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo
inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti
nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in
vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle
obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge
n. 1150 del 1942. Restano
comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi
già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in
vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di tre anni di
cui al primo periodo, nelle regioni e province autonome non è consentito il
consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo
di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.
2. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri
statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
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ART. 11
10.
(Disposizioni transitorie e finali).
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all’adozione dei provvedimenti di cui all’art.
3, comma 8 ai commi 5 e 6 dell’art.
3 ed al comma 3 dell’art. 4, e
comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il
consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti
di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e per le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma
1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nel Documento
di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati,
rilasciati o formatisi procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque
denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato,
nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani
attuativi comunque denominati adottati
approvati prima della entrata in vigore
della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle
obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge
n. 1150 del 1942. Restano comunque fermi i
termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai
piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della
presente legge. Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo
periodo, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di
suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di
ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente
con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
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