mercoledì 19 giugno 2013

Entrata in vigore dell regolamento sull’autorizzazione unica ambientale


Il decreto semplifica gli adempimenti amministrativi in materia ambientale che riguardano le piccole e medie imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)
E' entrato in vigore il 13 giugno 2013  il regolamento sull’autorizzazione unica ambientale, approvato con DPR 13 marzo 2013, n. 59. Il provvedimento era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 febbraio e attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’Autorizzazione unica ambientale (AUA) tra gli strumenti di semplificazione per le PMI. La norma approvata è improntata ai seguenti criteri:
  • l'autorizzazione unica ambientale sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
  • l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico Ente (Suap);
  • il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
L’AUA raccoglie fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente (autorizzazione sugli scarichi, comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, documentazione previsionale di impatto acustico, autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti). Le Regioni potranno inoltre estendere l’elenco, comprendendovi altre autorizzazioni.
Potranno usufruire dell'autorizzazione unica ambientale gli impianti non soggetti alle disposizioni sull'autorizzazione integrata ambientale e le piccole e medie imprese (PMI) come individuate dal Dm 18 aprile 2005, articolo 2. Le norme del regolamento sull'autorizzazione unica ambientale non si applicano invece ai progetti sottoposti a VIA (valutazione di impatto ambientale) in tutti i casi in cui le norme vigenti, statali o regionali, stabiliscano che la VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.
Per chiedere l’autorizzazione basta una domanda allo Sportello unico per le attività produttive che poi attiverà l’Autorità competente. Sull’iter del procedimento, vedi notizia ARPAT del 17/10/2012.
L'autorizzazione unica ambientale dura 15 anni dal suo rilascio (superiore a quella di quasi tutte le singole autorizzazioni). L’autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
AUA definisce anche le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, individuate dall'Autorità competente, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e del settore di attività.

Le modifiche all'attività o all'impianto vanno comunicate all'Autorità competente. Se l'impresa o il gestore ritiene la modifica non sostanziale, presenta una semplice comunicazione. Se la ritiene sostanziale presenta una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale. L'Autorità competente, entro 60 giorni dalla comunicazione, può dichiarare la modifica come "sostanziale" e ordinare all'impresa o al gestore di presentare una domanda di autorizzazione. Se non si esprime entro 60 giorni, la modifica non sostanziale può essere eseguita. L'Autorità competente provvederà ad aggiornale l'autorizzazione in atto, senza che tale modifica non sostanziale comporti variazioni alla durata dell'autorizzazione unica ambientale medesima. Regioni e Province autonome possono fissare ulteriori criteri di individuazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non c'è l'obbligo di fare la comunicazione.

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