Il TAR Piemonte ha depositato la sentenza con la quale riconosce le ragioni del ricorso presentato da LAC, LAV, OIPA e SOS GAIA contro i provvedimenti della Città Metropolitana di Torino in tema di controllo della specie cinghiale. Pur ritenendo il ricorso “improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse”, avendo il programma cinghiale 2018 esaurito il suo effetto, il TAR ha stabilito due principi importantissimi.
1) Gli abbattimenti degli animali possono effettuarsi solo se non esistono metodi incruenti. Solo qualora l’ISPRA verifichi l’inefficacia dei metodi ecologici è possibile attuare abbattimenti. Riprendendo le osservazioni dell’ISPRA e della stessa Città Metropolitana, il TAR riconosce che il ricorso esclusivo agli abbattimenti non rappresenta uno strumento efficace di prevenzione e che gli obiettivi di riduzione degli impatti potranno essere raggiunti più efficacemente se si ricorresse anche a strumenti di prevenzione, coerentemente con le indicazioni normative che impongono un prioritario ricorso a metodi incruenti di prevenzione dei danni. La stessa Città Metropolitana riconosce che laddove sono stati adottati, i “dissuasori” si sono rilevati efficaci, tanto da comportare una riduzione dei danni alle colture.
2) La L.R. 9/2000 sul controllo del cinghiale è costituzionalmente illegittima. Cacciatori, selecontrollori, tutor, volontari non possono effettuare interventi di controllo! La L.R. 9/2000 è stata superata dalla nuova normativa regionale e il TAR ha diffidato la Città Metropolitana dall’applicarla poiché tale legge non prevede il parere obbligatorio di ISPRA e autorizza soggetti diversi da quelli previsti dalla legge nazionale ad effettuare gli abbattimenti. I Giudici hanno richiamato le numerose sentenze della Corte Costituzionale che affermano la tassatività, non ampliabile, dei soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi di controllo a norma dell’art.19 della L. 157/1992, cioè le guardie dipendenti delle province. “Qualora non si fosse pervenuti ad un giudizio di improcedibilità il collegio avrebbe certamente sollevato questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. 9/2000 dinanzi alla Corte Costituzionale, attivando un giudizio dall’esito pressoché scontato visti i precedenti in termini della stessa Corte”scrivono i Giudici.
Vista la fondatezza del ricorso, il TAR ha condannato la Città Metropolitana a rimborsare alle associazioni animaliste le spese di lite che ha fissato in €. 4.000.00 (quattromila/00) oltre ad accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
(LAC Piemonte)
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