giovedì 17 novembre 2016

La corretta modalità di spedizione transfrontaliera di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di indumenti usati ed altri accessori di abbigliamento


Commercio di rifiuti tessili in Europa
Prato è un crocevia importante nel commercio di indumenti usati e materiali tessili provenienti dalla raccolta differenziata di tutta Europa.
Negli ultimi anni sono stati contestati numerosi carichi di questi materiali diretti nella nostra regione e si sono verificati anche sequestri da parte delle autorità doganali toscane intervenute in collaborazione con ARPAT.
Questo ha dato luogo a diverse richieste di chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa che regola le modalità di spedizione transfrontaliera dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di indumenti usati e di altri accessori di abbigliamento (cfr Convenzione di Basilea e Regolamento CE 1013/2006).
Dopo una fase di incertezza e di pareri contrastanti tra i diversi enti coinvolti, recentemente si è raggiunta una convergenza tra tutti gli attori coinvolti. In particolare, a seguito di quesiti posti da ARPAT, il Ministero dell'Ambiente, sulla base di una risposta della Commissione Europea, ha precisato che “...I materiali tessili usati da considerarsi rifiuti possono essere classificati sotto la voce B3030 della Convenzione di Basilea (ndr “rifiuti tessili”) se sono elencati in uno dei trattini o dei sottotrattini della voce in questione e non sono mescolati con altri rifiuti.”
Lo stesso Ministero ha puntualizzato che “...il ricorso alla voce B3030 è giustificato se i rifiuti tessili sono opportunamente selezionati di modo che tutti gli altri articoli non tessili siano rimossi prima della spedizione”.
Tale posizione conferma quanto sostenuto sino ad oggi da ARPAT e dalla Direzione interregionale delle Dogane competenti in Toscana, per i quali cioè le spedizioni all'interno della Comunità di rifiuti costituti da materiale tessile - misti ad esempio a scarpe, borse ed accessori di abbigliamento diversi dal materiale tessile - devono essere necessariamente effettuate con la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte previste dal Regolamento CE 1013/2006 e non con la procedura d'informazione prevista dallo stesso Regolamento. Quest'ultima procedura può essere adottata solo nel caso in cui i rifiuti siano costituiti esclusivamente da materiale tessile (individuato nelle “sottovoci” del codice B3030).
Analogamente, le stesse considerazioni possono essere applicate anche alle altre tipologie di rifiuti di cui all'allegato IX della Convenzione di Basilea (cosiddetta “lista verde”).
Ci attendiamo che questo chiarimento autorevole ponga fine alle molte controversie che si erano alimentate su questo tema e favorisca un’applicazione uniforme della norma quantomeno in Italia, evitando che gli operatori toscani, in particolare pratesi, siano ingiustamente penalizzati da una non corretta applicazione delle norme in altre parti del Paese.

Fonte: Arpat

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