sabato 23 gennaio 2016

Richiesta di parere urgente su documento del Forum Salviamo il Paesaggio


  • La grande battaglia che abbiamo ingaggiato per orientare il nostro Parlamento alla promulgazione di una norma nazionale “salvasuoli” è giunta ad un punto cruciale. Le commissioni parlamentari hanno infatti definito un testo di DDL che unifica le molteplici proposte di legge formulate dalle forze politiche e tra qualche settimana dovrebbe essere calendarizzato l'avvio della discussione in aula.
  • Rispetto alla prima proposta presentata anni fa dall'ex Ministro Catania e approvata dal Consiglio dei Ministri, della quale avevamo apprezzato la linea “filosofica” pur segnalando la necessità di alcuni interventi di modifica, il testo attuale del DDL è decisamente meno efficace.
  • L'assemblea nazionale del Forum del novembre scorso, ha approvato la proposta di sollecitare nuovamente il Governoaffinchè il DDL che verrà discusso possa rispondere agli scopi dichiarati. Per questa ragione si è formato un Gruppo di lavoro che ha redatto un nuovo testo nel quale, pur mantenendo l'impianto del documento governativo, vengono introdotte significative modifiche. Il documento che inviamo in allegato, nel quale trovate le due versioni comparate, è stato completato nelle ultime ore .
  • Il documento, nello spirito della massima condivisione, viene ora inviato a tutti gli aderenti al Forum:
alle associazioni nazionali con richiesta di risposta scritta, naturalmente anche apportando eventuali contributi migliorativi al testo, per poter poi procedere insieme nell'opera di persuasione politica sia presso la pubblica opinione che in sede parlamentare;

alle associazioni locali, ai referenti dei comitati locali, ai singoli aderenti affinché ne confermino l'approvazione (da questi, in assenza di risposte il documento si considererà approvato per silenzio assenso) o segnalino le modifiche/integrazioni che ritengano utile suggerire. 
Chiediamo a tutti di analizzare il documento con attenzione e di rispondere entro e non oltre venerdì 5 febbraio 2016 sia alla segreteria che al referente del gruppo di lavoro.

Dopo questa data, infatti, dovremo correre  per far sì che il testo definitivo, integrato dal Gruppo di lavoro con i contributi migliorativi che perverranno, venga trasmesso a tutti i Parlamentari  e, auspicabilmente, venga sospinto dalla voce dei media e da quella di tutti gli attivisti e aderenti al Forum, affinché diventi terreno fertile per una nuova campagna nazionale di sensibilizzazione sull'urgenza di arrestare il consumo di suolo, per la quale Vi chiediamo sin da ora impegno e disponibilità.

Miranda Baratelli - Segreteria del Forum Salviamo Il Paesaggio segreteria@salviamoilpaesaggio.it
Riccardo Picciafuoco - referente Gruppo di lavoro DDL  riccardo1955@gmail.com


Testo definitivo del Gruppo di Lavoro - Agg. 21/01/2016

Con carattere barrato a sfondo giallo le proposte di soppressione, con carattere a sfondo verde le integrazioni del Gruppo di Lavoro del Forum “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori”  al testo approvato il 27 ottobre dalle Commissioni Riunite Ambiente ed Agricoltura della Camera dei Deputati.

Redazione a cura di Picciafuoco Riccardo e Sandrone Federico (con contributi di Arbib Claudio, Corazza Carla, Gibelli Gioia, Ferrari Marino, Mattioli Maurizio, Munafò Michele,  Mortarino Alessandro, Santolini Riccardo, Verducci Luca)

PREMESSA
La Rete delle oltre 1.000 organizzazioni che hanno dato vita al Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori” ha seguito sin dall’inizio lo sviluppo del procedimento normativo denominato “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO”, dichiarandosi favorevole alla sua determinazione e plaudendo alle volontà del Parlamento di intervenire su un tema che reputiamo di primaria importanza e di cui condividiamo l’urgenza.
Abbiamo anche offerto il nostro contributo volontario producendo una serie di puntuali “osservazioni” che ritenevamo e riteniamo essenziali per incardinare correttamente l’intervento legislativo, ad iniziare dal suo titolo che riterremmo più idoneo denominare “PROGRESSIVO ARRESTO DEL CONSUMO DEL SUOLO, BONIFICA DEL SUOLO DEGRADATO E RIGENERAZIONE E RIUSO DEL SUOLO URBANIZZATO”, allo scopo di indicare con chiarezza l’obiettivo che questa legge si pone di raggiungere.
Durante tutto il lunghissimo iter abbiamo pazientemente atteso che un testo definitivo prendesse forma e provveduto a sollecitare le Commissioni Ambiente ed Agricoltura della Camera dei Deputati durante le ripetute fasi di stallo verificatesi, sospendendo ogni altra nostra azione alternativa al fine di agevolare l’attività parlamentare.
Il nuovo testo, elaborato dal Comitato Ristretto e adottato come nuovo testo base dalle Commissioni parlamentari riunite nella seduta del 27 ottobre 2015, ha subito notevoli modifiche rispetto alla stesura iniziale e, dopo approfondita analisi, ci sembra lontano dalle attese nostre e dei cittadini.
Pertanto abbiamo ritenuto necessario formalizzare una nostra proposta di ridefinizione che provvediamo a trasmettere a tutti gli Onorevoli e Senatori in carica, alle forze politiche, ad Associazioni e Media e che ci auguriamo possa essere adottato come nuovo testo di riferimento per la discussione/approvazione successiva.
Restiamo a completa disposizione per ogni necessaria delucidazione e attendiamo la positiva reazione dei rappresentanti parlamentari del popolo italiano. Qualora non dovessimo avere risposte, questo nostro testo normativo verrà fatto oggetto di una campagna nazionale sotto forma di Proposta di Legge di Iniziativa Popolare, per la quale provvederemo alla raccolta delle firme necessarie al fine di dimostrare le volontà dei cittadini elettori e chiedere al Parlamento di agire secondo i dettami da loro indicati.
Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb. risultante dagli emendamenti approvati in sede referente il 27/10/2015

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO
Proposte di modifica al DdL formulate dal Forum Salviamo il Paesaggio
CONTENIMENTO PROGRESSIVO ARRESTO DEL CONSUMO DEL SUOLO, BONIFICA DEL SUOLO DEGRADATO E RIGENERAZIONE E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO URBANIZZATO

Art. 1
(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.





2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, alla valutazione ambientale strategica e alla verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le regioni orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato.




4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.

5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

ART. 1.
(Finalità e ambito della legge).
1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 42, 44 e 117 della Costituzione, la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata dall’Italia con L. 9/1/2006, n. 14) e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo ed il mantenimento delle sue funzioni, con particolare riguardo alle superfici agricole ai suoli agricoli e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere arrestare il consumo di suolo considerato quale bene comune e risorsa non rinnovabile. Il suolo che esplica funzioni vitali per l’uomo e per la biodiversità e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della  per la prevenzione e della la mitigazione degli eventi di del dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione all’arresto del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel al riuso delle aree già urbanizzate e nella alla rigenerazione urbana e ambientale delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, alla valutazione ambientale strategica e alla verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione sia preliminare che definitiva degli interventi.

3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le Regioni orientano l'iniziativa dei emanano cogenti disposizioni ai Comuni atte a fornire nel proprio strumento nei propri strumenti di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di nuovo consumo di suolo inedificato
4. Gli strumenti di governo del territorio, ivi compresi quelli di La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, a tutti i livelli amministrativi, si adeguano alle norme di cui alla presente legge, privilegiando individuando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del  contenimento quali uniche metodologie per l’arresto del consumo del suolo e per il mantenimento dei servizi ecosistemici necessari allo sviluppo sostenibile, fatte salve le previsioni di maggiore ulteriore e integrata tutela in essi contenute.
5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole a basso impatto ambientale anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate, fatta sempre salva la garanzia del rispetto degli standards urbanistici minimi previsti per legge e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione l’arresto del consumo di suolo, anche attraverso la trasformazione di suoli impermeabilizzati o comunque urbanizzati in suoli liberi.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole naturali e seminaturali in cui si è verificata l’impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l’impermeabilizzazione.


b) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;

c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all’attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuto alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale.

d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.


e) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi, che persegua l'obiettivo della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici e di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;



f) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sul dissesto idrogeologico e sul benessere umano;




g) per «compensazione ambientale»: l'adozione, in tempi contestuali all’intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e al ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.






2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente lettera:
a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.


ART. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto la modificazione o la perdita della superficie agricola, naturale e seminaturale soggetta a causate da interventi di trasformazione mediante la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture o provocate da azioni, quali asportazione,  impermeabilizzazione e contaminazione; .Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole naturali e seminaturali in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione.
b) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati le aree qualificate come agricoli agricole dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate o compromesse dalle azioni di cui alla precedente lettera a) alla data di entrata in vigore della presente legge , fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;
c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne o ridurne significativamente la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;
d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria la parte del territorio costituita dalle aree edificate di qualsivoglia destinazione e dalle relative aree di pertinenza, dalle aree inerenti attrezzature, servizi, impianti sportivi e tecnologici, oltreché dalle infrastrutture per la mobilità;
e) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali, culturali ed artistici nelle che non causino un aumento del consumo di suolo e relativi alle aree urbanizzate e ai paesaggi urbani, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana (quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi), che persegua l'obiettivo della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica secondo criteri di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo salvaguardia del suolo libero, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate e degradate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di una riduzione dei consumi idrici ed energetici e , di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi;
f) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all’intervento di consumo di suolo tese agli interventi di trasformazione, riuso e rigenerazione urbana, tesi a limitarne il più possibile gli impatti, a conservare o migliorare le funzioni ecologiche; a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a le precedenti condizioni ambientali e ad evitare e/o minimizzare  gli effetti negativi di una eventuale densificazione degli spazi urbani frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sul dissesto idrogeologico e sul benessere umano;
g) per «compensazione ambientale»: l'adozione, in tempi contestuali all’intervento di consumo di suolo agli interventi di trasformazione, riuso e rigenerazione urbana, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e al ripristino delle condizioni di naturalità del suolo migliorare la qualità paesistico-ambientale, il livello di dotazione, efficienza e sostenibilità degli spazi, delle attrezzature e dei servizi pubblici esistenti;  inoltre l'adozione di misure dirette a risarcire gli effetti degli impatti non mitigabili.

2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente lettera:
a) suolo:  lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile risorsa non rinnovabile, componente essenziale degli ecosistemi terrestri che costituisce lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera v-quater) è abrogata.

Art. 3
(Limite al consumo di suolo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e sentiti gli enti di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale.

2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, della arboricultura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, rendono disponibili i dati acquisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Decorso il termine di cui al primo periodo, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.

4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.

5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi prevista, è stabilita la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1, nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g).

6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la ripartizione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7.

7. Con direttiva del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità e i criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge, da esercitare avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto, secondo le modalità di cui al comma 3, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante. I dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5, nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale.

9. Se gli enti territoriali coinvolti non provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei presidenti degli enti territoriali interessati. Le previsioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti di autonomia e con le relative norma di attuazione.

10. Il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.


ART. 3.
(Limite al consumo di suolo).
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e sentiti gli enti di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, vincolante in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale .

2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, della arboricoltura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, rendono disponibili i dati acquisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Decorso il termine di cui al primo periodo, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.

4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.
5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi prevista, è stabilita la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1, nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale di cui all'articolo 2, comma 1,lettere f) e g).

6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la ripartizione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti glienti di cui al comma 7.

7. Con direttiva del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità e i criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge, da esercitare avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria hanno accesso, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante. I dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA, sia in forma aggregata a livello Nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale.

9. Se gli enti territoriali coinvolti non provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti degli enti territoriali interessati. Le previsioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

10. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede alla pubblicazione ed all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.

1. Il consumo di suolo è consentito esclusivamente qualora non sussistano alternative di riuso, rigenerazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.
2. Le alternative al riuso, rigenerazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti derivano dalla completa attuazione da parte dei Comuni del successivo articolo 4; qualora non sussistano all'interno del territorio comunale tali alternative, ovvero nel caso queste siano strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, previa adeguata verifica e dimostrazione dell’effettiva entità della domanda svincolata dalle aspettative della rendita fondiaria, potrà essere previsto nuovo consumo di suolo esterno alla perimetrazione dell’area urbanizzata esistente di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 4, per ogni decennio, non superiore all’1 % dell'area urbanizzata esistente, previa emanazione degli specifici criteri, parametri e modalità.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 4 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono emanati i criteri ed i parametri per definire gli ampliamenti dell’esistente area urbanizzata ed i limiti al consumo di suolo all’interno  delle aree urbanizzate.
4. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri, i parametri ed i limiti di cui al comma 3, tenendo conto in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e  localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del suolo già edificato e della presenza di unità immobiliari inutilizzate, sotto-utilizzate e da recuperarsi. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio di 120 giorni dall’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 3, adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari; nel contempo provvedono ad individuare le specifiche disposizioni procedimentali da rispettare nella pianificazione urbanistica comunale in merito agli ampliamenti dell’esistente area urbanizzata.
6. Qualora dall’analisi dei dati rilevati di cui al successivo articolo 4, emerga che le aree edificabili di qualsivoglia destinazione, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti e non ancora attuate, siano superiori all' 1 % delle aree già urbanizzate, il Comune dovrà provvedere ad approvare una variante al proprio strumento di pianificazione urbanistica al fine di ridurre le aree edificabili entro la soglia indicata, con priorità per le aree individuate ai margini esterni dell’edificato esistente, il tutto previa approvazione delle specifiche disposizioni regolamentari e procedimentali da parte delle regioni e province autonome; in assenza della predetta variante è sospesa l'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti e delle eventuali varianti, relativamente alle norme che prevedono interventi che comportano consumo di suolo in aree agricole, naturali e seminaturali. Sono comunque fatti salvi i lavori, le opere, gli interventi, i titoli abilitativi edilizi ed i programmi di cui al comma 1 dell’articolo 10.
7. Con direttiva del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità e i criteri per l'effettuazione del monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge, da esercitare avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. I dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA, sia in forma aggregata a livello nazionale, sia in forma disaggregata per Regione, Provincia e Comune. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 4
(Priorità del riuso)

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.






















2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della vigente normativa in tema di bonifiche e dei criteri di cui alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana di cui al comma 1, le regioni dettano altresì disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati.



4. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.

5. I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 4, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.


6. Decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto dell'organo competente le aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.



7. Rimane fermo in ogni caso, anche prima dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.

8. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degzrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.


ART. 4.
(Priorità del riuso)
1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni vincolanti per i comuni singoli o associati atte a prescrivere:
a) incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie ed interventi di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio ed edilizia, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi, prevenzione e riduzione del rischio sismico. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino nuovo consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate. ;
b) la redazione di una «perimetrazione-individuazione dell'area urbanizzata esistente», in base alla definizione di cui alla lettera c-bis), comma 1 dell’articolo 2. Tale perimetrazione è obbligatoriamente aggiornata almeno ogni due anni e pubblicata sui siti web istituzionali dei comuni interessati;
c) la redazione certificata di un «censimento comunale» degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti, in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, nonché delle aree urbanizzate ed infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, oltreché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Attraverso tale censimento i comuni possono verificare l’esistenza o meno di alternative al consumo di suolo inedificato atte a soddisfare i fabbisogni insediativi mediante utilizzo degli immobili individuati dal censimento stesso. Tali informazioni sono obbligatoriamente aggiornate almeno ogni due anni, congiuntamente alla perimetrazione di cui alla lettera precedente, e pubblicate in forma aggregata sui siti web istituzionali dei comuni interessati.
2. Il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della vigente normativa in tema di bonifiche e dei criteri di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana di cui al comma 1, le regioni dettano altresì disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati.



4 3. Decorso il termine di cui al comma 1, entro i successivi centottanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni e province autonome che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.
5 4. I comuni, entro il termine di un anno centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, procedono all'individuazione delle aree, alla redazione della perimetrazione e del censimento di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.
6 5. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'individuazione delle aree, la perimetrazione o il censimento sia stata effettuata siano stati effettuati, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto dell'organo competente le aree, la perimetrazione o il censimento di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive di qualsivoglia natura o destinazione, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo, oltreché l’adozione e l’approvazione di nuovi strumenti urbanistici o loro varianti che prevedano interventi di qualsivoglia natura e destinazione in aree libere. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
7 6. Rimane fermo in ogni caso, anche prima dell'individuazione delle aree di cui di quanto previsto al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.
8 7. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio, o ad attività produttive o all'ambiente.
Art. 5
(Interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, la demolizione, la ricostruzione e la sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei,  di informazione e partecipazione dei cittadini;

c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi.

3. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «i comuni» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) ».

4.            La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparate, nonché alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.



ART. 5.
(Interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sulla bonifica e sul riuso del suolo, nonché sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi , pedonalizzate e di piste ciclabili,  di aree naturalistiche, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti e la bellezza e vivibilità degli spazi urbani pubblici;
b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati standard di qualità, di sicurezza sismica, di minimo impatto ambientale e risparmio energetico ed idrico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e partecipazione dei cittadini;

c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro 60 giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
3. All'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «i comuni» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano, per gli interventi di cui al presente comma, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

4. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparati nonché alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10, 136, e 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio.
5. A far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12 e 14 dell’art. 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, inerente gli “interventi in deroga per la riqualificazione incentivata delle aree urbane”.

Art. 6
(Compendi agricoli neorurali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell’attività agro-forestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell’ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, inclusa la demolizione e ricostruzione, fatti salvi i casi di cui al comma 3, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità.

2. Per compendio agricolo neorurale s’intende l’insediamento rurale oggetto dell’attività di recupero e riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all’attività agricola, con le modalità previste al comma 4 successivo. La demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all’interno del compendio agricolo alla data di approvazione della presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, dovutamente certificata e accertata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrono a costituire il compendio.

4. I nuovi fabbricati sono da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell’intervento, secondo i criteri stabiliti dall’ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti, del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. All'interno del medesimo compendio agricolo neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale ed ambientale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche le seguenti destinazioni d'uso:
a)        attività amministrative;
b) servizi ludico-ricreativi;
c) servizi turistico-ricettivi;
d) servizi dedicati all'istruzione;
e) attività di agricoltura sociale;
f) servizi medici e di cura;
g) servizi sociali;
h) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;
i) artigianato artistico.

6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:
a) residenziale, ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;
b) produttiva di tipo industriale o artigianale.

7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall’obbligo a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari e catastali. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.

8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l’economia locale e l’ambiente.

ART. 6.
(Compendi agricoli neorurali).
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, inclusa la demolizione e ricostruzione, fatti salvi i casi di cui al comma 3, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità.

2. Per compendio agricolo neorurale s'intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, con le modalità previste al comma 4 successivo. La demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, dovutamente certificata e accertata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrono a costituire il compendio.

4. I nuovi fabbricati sono da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche ed architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti, del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. All'interno del medesimo compendio agricolo neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale ed ambientale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche le seguenti destinazioni d'uso:
a) attività amministrative;
b) servizi ludico-ricreativi;
c) servizi turistico-ricettivi;
d) servizi dedicati all'istruzione;
d-bis) attività di agricoltura sociale;
e) servizi medici e di cura; 
f) servizi sociali;
g) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;
h) artigianato artistico.
6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:
a) residenziale, ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;
b) produttiva di tipo industriale o artigianale.
7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall’obbligo a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari e catastali. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.

8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

Art. 7
(Divieto di mutamento di destinazione)

1. Per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l’adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati sulle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.

3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000, euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

ART. 7 6.
(Divieto di mutamento di destinazione).
1. Per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque dieci anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 e la adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati, sulle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al primo periodo, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullità dell'atto.

2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.
3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Art. 8
(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

ART. 8 7.
(Misure di incentivazione).
1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 8 è attribuita priorità esclusiva nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, anche utilizzando strumenti quali quello della remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali.
4. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9
(Registro degli enti locali)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 8, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3, comma 8.

ART. 9 8.
(Registro degli enti locali).
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 8, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3, comma 8.

Art. 10
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

ART. 10 9.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 6 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive o irrecuperabili, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del al rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano, attuati dai soggetti pubblici.
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed il comma 3 dell’art. 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 è abrogato sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per le opere prioritarie, ai sensi dell’articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nel Documento di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n.  1150 del 1942. Restano comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.


ART. 11 10.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 3, comma 8 ai commi 5 e 6 dell’art. 3 ed al comma 3 dell’art. 4, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e per le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nel Documento di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati approvati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942. Restano comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.


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