lunedì 16 marzo 2015

Il cetriolo renziano del "fare" che il contadino non potrà più vendere (fuori del suo campo)



Abolita la possibilità di vendita diretta su superfici private al di fuori dell'azienda agricola. Come noto l’art. 4 del D. Lgs. n. 228/01, e successive modificazioni, stabiliva, al comma 2, secondo periodo, che “per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività”. 

La norma, di fatto, consentiva agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende su qualsiasi area privata “a cielo aperto” di cui avessero la disponibilità, senza necessità si comunicazione ai Comuni.


Però con il “decreto del fare”, ovvero il DL n. 69/2013, che ha introdotto apparenti semplificazioni, all’art. 30-bis, aggiunto dalla legge di conversione (legge n. 98/2013), il secondo periodo dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 228/01 è stato modificato e le parole “o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità” sono state soppresse.


Il Ministero delle Politiche Agricole, con la nota n. 79920, del 29.10.2014, , ha confermato che la disposizione di cui all’art. 30-bis della legge n. 98/2013, abrogando la relativa norma, “ha escluso la vendita diretta su altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità”.


Anche il Ministero dello Sviluppo Economico concorda sull’interpretazione fornita dal MIPAF e conseguentemente ne risulta per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti il divieto di vendita su aree private all’esterno dell’azienda agricola.


Aldo Nardini - Agri Bio E.R.

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