On. dr. Enrico LETTA
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 Roma
centromessaggi@governo.it
On. Avv. Nunzia DE GIROLAMO
Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Via XX settembre, 20
00187 Roma
ministro@mpaaf.gov.it
On. Beatrice LORENZIN
Ministro della Salute
V.le Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
segr.capogabinetto@sanita.it
segreteriaministro@sanita.it
On. Andrea ORLANDO
Ministro dell’Ambiente
Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00154 Roma
segreteria.capogab@minambiente.it
Oggetto: Proposta emanazione decreto-legge in tema di OGM
Pregiatissimo Presidente,
con decreto interministeriale dei Ministri della Salute, dell’Agricoltura e
dell’Ambiente, del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione di mais GM MON
810 su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 54 del Reg. CE n. 178/2002, del
28 gennaio 2002, in attesa della risposta della Commissione Europea, interpellata
in merito, e, comunque, non oltre 18 mesi dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto stesso.
Ciononostante, sembra che la Regione Friuli-Venezia Giulia si accinga ad
approvare una normativa regionale che permette tale coltivazione, regolandone la
coesistenza con le coltivazioni convenzionali e biologiche, sul presupposto, non
dimostrato, che questo potrà evitare ogni inquinamento dei prodotti vegetali
convenzionali e biologici.
Più volte la scrivente Associazione di sementieri (As.se.me.) ha fatto
rilevare, in ogni sede, anche ministeriale e parlamentare, che in Italia, per
l’orografia della stessa e le condizioni meteorologiche in essa attive e in
movimento, questa coesistenza è del tutto impossibile.
In concreto, introdotti gli OGM nell’ambiente, ogni vegetale convenzionale
e biologico in breve tempo risulterà inquinato dagli stessi, con uno sconvolgimento
della nostra agricoltura, dei suoi assetti e dell’ambiente superiore a quello che
potrebbe provocare l’inquinamento nucleare, data la irreversibilità di questo
inquinamento, così come chiarito dalla Direttiva 2001/18/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, quarto “considerando”, per il quale: “
gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi e piccole quantità per scopi
sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le
frontiere nazionali interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni
possono essere irreversibili”.
Continua il quinto “considerando”:
“La tutela della salute umana e dell’ambiente richiede che venga prestata
la debita attenzione al controllo di rischi derivanti dall’immissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)”.
In ragione di tutto ciò, e della complessiva normativa comunitaria, lo Stato
Italiano ha ritenuto necessario bloccare la coltivazione degli OGM sul territorio
nazionale e, specificamente, del mais MON GM 810, in attesa della risposta della
Commissione UE, non ancora pervenuta. Non si comprende, allora, come una
Regione di propria iniziativa possa aggirare simile divieto, che, pur privo di
sanzione secondo alcuni interpreti (ma non per la scrivente), non permette tale
coltivazione, la quale, se attivata, andrebbe distrutta (vedasi sul punto anche la
circolare del MiPAAF n. 269 del 31 marzo 2006, di commento della sentenza n. 116
del 17 marzo 2006 della Corte Costituzionale).
Tanto più ove si consideri che in discussione è la coltivazione del mais GM
MON 810 per il quale lo stesso Ministero dell’Agricoltura (MiPAAF), ha già
provveduto a valutarne gli effetti tramite l’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione, ora assorbito dal CRA).
E’ risultato che la tossina, contenuta nel mais GM MON 810, è dannosa
per il sistema immunitario, sia intestinale che periferico, dei topi. All’analisi
proteomica si è rilevato, inoltre, che, in tale mais GM MON 810, la regolazione di
ben 43 proteine ha subito modifiche rispetto al mais convenzionale, e, tra queste.
risulta presente una nuova versione della proteina gamma-zeina, già nota per
essere allergenica.
In sostanza, per l’INRAN gli OGM si fondano su concezioni scientifiche
ormai obsolete, che provocano effetti inattesi non controllabili (“Intestinal and
Peripheral Immune Response to MON 810 Maize Ingestion in Weaning and Old
Mice” , A. Finamore, M. Roselli, S. Britti, G. Monastra ed altri, in “Journal of
Agricultural and Food Chemistry”, 14 november 2008, - www.pubs.acs.org; ved.
anche “Fame nel mondo e opzioni OGM”, G. Monastra, in “Silvae”, n. 10, gennaiodicembre
2008, p. 17).
Infine, una ricerca pubblicata sulla rivista “Plant Molecular Biology”, nel
2008, ha rilevato che il gene, inserito nella varietà di mais GM MON 810, ha
“spezzato” un gene importante già presente nella pianta e ha portato alla
formazione di elementi non previsti originariamente nel cereale. La conseguenza è
stata la formazione di strane proteine che possono avere un effetto sconosciuto
sulla salute.
Simile evidenze (e molte altre se ne potrebbero indicare) non sono state
all’attualità superate.
Ne consegue che l’innocuità del vegetale in esame è tutta da dimostrare,
come da dimostrare è ancora l’innocuità degli OGM in generale, che, introdotti
nell’ambiente, priverebbero i coltivatori, in ogni caso, del diritto millenario di
coltivare vegetali convenzionali non inquinati da OGM.
Peraltro, la competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale è
già di per sé, organicamente e complessivamente, intesa ad assicurare livelli di
protezione adeguati ed uniformi, invalicabili dalla legislazione regionale.
In altri termini, in ambito di pianificazione e programmazione territoriale,
la “valutazione di incidenza” (d. p. r. 12 marzo 2003, n. 120; d. p.r. 8 settembre
1997, n. 357) deve essere effettuata su tutti i piani agricoli e faunistici-venatori e
loro varianti che possono avere incidenza o interferenze significative sul sistema
ambientale, come, nel nostro caso, l’introduzione degli OGM.
Valutazioni e controlli sull’ambiente ai quali lo Stato centrale non ha
certamente rinunciato.
Aggiungasi che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani,
interpellata sugli OGM nei più diversi modi, si è sempre espressa in senso
negativo, preferendo seguire la strada di una agricoltura naturale, potenziata e
migliorata, ma non manipolata.
E’, dunque, fondamentale e non più procrastinabile l’intervento del
Governo Centrale in merito, che si potrebbe concretare anche con l’emanazione di
un decreto-legge che vieti la coltivazione e l’introduzione degli OGM in Italia fino a
quando non sarà dimostrata, da chi li vuole coltivare, l’assoluta innocuità degli
stessi per la produzione agricola e per l’ambiente, in omaggio al principio di
precauzione, per il quale “l’assenza di certezze, tenuto conto delle conoscenze
scientifiche e tecniche al momento disponibili, non deve ritardare l’adozione di
misure effettive e proporzionate dirette a prevenire il rischio di danno grave e
irreversibile all’ambiente a costi economicamente accettabili“ (sul principio di
precauzione, relativo alla tutela e alla protezione della salute umana, animale e
vegetale, vedasi la comunicazione della Commissione UE, N 1, 2000).
Deve, infine, far riflettere l’atteggiamento negativo e, se si vuole,
responsabile dello Stato Ungherese nei confronti degli OGM, giunto al punto di
inserire nella nuova Costituzione una norma (art. XX) che così recita:
“Ognuno ha diritto alla salute fisica e mentale.
L’Ungheria promuove il diritto di cui al comma uno con un’agricoltura
senza organismi geneticamente modificati, assicurando l’accesso ad alimenti ed
all’acqua potabile sani, …. nonché assicurando la tutela dell’ambiente”.
E’ evidente, allora, da quanto precede, che tra i diritti fondamentali
l’Ungheria ha inserito il diritto alla salute e all’integrità dell’ambiente (che gli
OGM, secondo la stessa, mettono in serio pericolo) per tutelare i quali provvede
con leggi nazionali prevalenti su quelle comunitarie, non avendo rinunciato, in
merito, alla propria piena sovranità legislativa.
Ugualmente potrebbe ipotizzarsi per l’Italia che, in materia di diritti
fondamentali, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e all’integrità dell’ambiente
(art. 9 Cost.) non ha rinunciato, con i trattati comunitari, alla sua piena sovranità
(come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale) e, dunque, a legiferare in
merito pienamente e autonomamente dal diritto comunitario, quando risulta
evidente, come nel caso degli OGM, il pericolo di un inquinamento irreversibile del
territorio e di un danno serio alla salute umana ed animale.
Su questa linea, dunque, il decreto-legge sollecitato potrebbe muoversi, in
via subordinata, ove ostacoli insormontabili di ordine comunitario si frapponessero
a queste tutele.
E’ opportuno, altresì, far osservare come la produzione agro-alimentare
italiana si aggiri, annualmente, su un valore di 30 miliardi di euro, produzione di
eccellenza riconosciuta a livello mondiale, tanto che le contraffazioni di tale
produzione concretano, si stima, un giro di affari di 60 miliardi di euro.
La scrivente Associazione si domanda, allora: introdotti gli OGM, come
potrà l’Italia sostenere in futuro la presenza di questa qualità produttiva, ivi
compresa quella sementiera convenzionale e biologica? Essa morirà nel momento
stesso in cui anche i prodotti italiani e le sementi saranno “etichettati” come OGM,
rendendo inutile ogni iniziativa per esaltare la qualità della nostra produzione
agro-alimentare anche nell’ambito della prossima Esposizione Universale 2015 di
Milano.
Certi dell’intervento tempestivo della S.V. porgiamo cordiali saluti
AS. SE. ME. - Il Presidente Pietro Scelfo
Associazione Sementieri Mediterranei Ariccia, 9 gennaio 2014
Via Rufelli, 55 – 00040 Ariccia - ROMA - +39 06 93014065 ; cell. 388 0487466 – e-mail: asseme@alice.it
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