mercoledì 8 febbraio 2012
Terreni demaniali e proposte al parlamento per l'Agricoltura Contadina...
Terreni demaniali – Proposte al Parlamento – Scrive Roberto Schellino: “Ciao a tutti
il 7 febbraio u.s. si è svolta a Roma davanti Montecitorio la manifestazione contro la vendita dei terreni demaniali, sono state trasmesse ai senatori delle Commissioni interessate ed al Ministro Catania, una lettera ed una proposta di emendamenti al testo che dispone la vendita dei terreni..” Segue:
Lettera aperta ai Senatori 10a Commissione - Senato della Repubblica
OGGETTO: ART.66 DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 24 GENNAIO 2012, N.1
Onorevoli Senatori,
Considerato che è necessario promuovere l'accesso alla terra e lo sviluppo di nuove imprese agricole, meglio se condotte da giovani coltivatori e contadini singoli o associati, includendo anche attività di rilevanza sociale, per dare una serie risposta alla drammatica crisi occupazionale;
Considerato che negli ultimi 10 anni, nel nostro Paese, c’è stata una perdita della superficie agricola utilizzata pari a 300 mila ettari*, accompagnata da una riduzione del numero di aziende di circa un terzo (-32,2%)* e da un processo di concentrazione dei terreni in un numero minore di aziende, al quale hanno fatto da contraltare la drastica riduzione delle aziende di piccola agricoltura contadina e un vero e proprio abbandono delle zone rurali;
Considerato che l'alienazione di terre pubbliche, in un momento di crisi economica che colpisce tutti i settori economici, non ultimo quello agricolo, che, per altro, è ulteriormente penalizzato a causa di una scarsa capacità di accesso al credito, darebbe una occasione unica alle immense disponibilità di liquidità gestite dalla criminalità organizzata (Mafia, Ndrangheta, Camorra,..) di avvantaggiarsi di questo atto legislativo, facilitando così il riciclaggio dei proventi illeciti.
Considerato che vanno evidentemente escluse da questo provvedimento, e quindi salvaguardate per l'utilizzo sociale, i terreni confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall'articolo 48 del codice antimafia (Dlgs 159/2011).
- Considerato che questa vendita di beni pubblici porterebbe ad una redistribuzione fondiaria a favore di pochi ma non sarebbe in grado di sviluppare un volano di rilancio economico conseguente;
Considerato che la grave crisi economica che stiamo vivendo richiede risposte capaci di assicurare allo Stato e alle sue articolazioni territoriali una rendita certa e costante nel tempo, come può essere la concessione in locazione, per l'abbattimento del debito.
Siamo convinti della necessità di promuovere l'imprenditoria giovanile e l'ingresso di nuovi operatori nel settore primario, nonché della necessità di garantire la sopravvivenza delle piccole realtà già esistenti nel settore.
Mirando a questi obiettivi chiediamo di bloccare l'inutile alienazione dei terreni agricoli demaniali prevista dal DLL attualmente in discussione alla 10a Commissione del Senato e di cambiarne l'impostazione del testo basandosi sulle seguenti proposte.
Intendiamo garantire una entrata in tempi certi di risorse aggiuntive alla casse pubbliche attraverso la messa in valore , tramite contratti di affitto ad equo canone riservati a coltivatori diretti, con priorità a giovani singoli o associati ed ad iniziative di rilevanza sociale (agricoltura sociale), di tutte le superfici agricole oggi di proprietà pubblica,
L'avvio di attività di produzione agricola porterebbe immediato beneficio alla casse pubbliche tramite: 1) le risorse provenienti dai contratti di locazione, 2) le vendita di beni e servizi delle attività avviate che determinano versamenti di IVA, 3) il pagamento degli oneri previdenziali per i nuovi lavoratori, e non ultimo la creazione di vera nuova occupazione. L'insieme di questi versamenti porterebbe un vantaggio consistente alla casse dell'erario in maniera strutturale e non in maniera una tantum e lascerebbe intatto il patrimonio dei beni comuni, che essendo messi a reddito, assumerebbero un maggiore valore come strumenti di garanzia patrimoniale per l'eventuale accesso al credito da parte dell'Amministrazione Pubblica, come ulteriore riserva di liquidità da iniettare per investimenti pubblici .
Sicuri della Vostra attenzione alle nostre proposte rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti ed alleghiamo nostre proposte di emendamento.
* Fonte: Numeri tratti dai dati provvisori del 6° Censimento generale dell’agricoltura ISTAT
Roma, 7 febbraio 2012
Alessandro Triantafyllidis
AIAB
Antonio Carbone
ALPA
Francesco Benciolini
ARI
Roberto Schellino
CAMPAGNA POPOLARE PER L'AGRICOLTURA CONTADINA
Antonio Onorati
CROCEVIA
Vittorio Cogliati Dezza
LEGAMBIENTE
Gabriella Stramaccioni
LIBERA
Roberto Burdese
SLOW FOOD
Carlo Patacconi
AGRICOLTURA NUOVA
ASSOCIAZIONE MICHELE MANCINO
COOPERATIVA AGRICOLA CARLO PISACANE
EQUORETE
Paolo Piacentini
FEDERTREK
..................
Proposta emendamento del D.L. Vendita terreni demaniali:
Articolo 66.
(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base
dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei
soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola,
non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato
non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85 o sottoposti alle procedure dell'articolo 48 del codice antimafia Dlgs 159/2011. nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da concedere in locazione ai sensi della legge 203 del 1982 e successive modifiche a cura dell’Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili a canone annuo inferiore a 20 mila euro e mediante bando pubblico per quelli di canone annuo superiore , riservati a coltivatori diretti, con priorità a giovani singoli o associati ed ad iniziative di rilevanza sociale (agricoltura sociale).
Ai citati decreti di individuazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.. Il canone di affitto è determinato ai sensi della legge 203 del 1982.
Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite
le modalità di attuazione del presente articolo.
2.
3. Nelle procedure di locazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è
riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così
come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. .
5. .
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio deve obbligatoriamente acquisire
preventivamente l'assenso alla concessione in locazione da parte degli enti gestori delle
medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei
soggetti interessati possono concedere in locazione , per le finalità e con le modalità di
cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e
compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato
irrevocabile a concedere in locazione . L'Agenzia provvede al versamento agli enti
territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla locazione al netto
dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni concessi in locazione ai sensi del presente articolo non può essere
attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di concessione in locazione di cui ai
commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per
le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli
enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio
debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni è abrogato.
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