"Il popolo chiede pane.. e non pene!" (Saul Arpino)
Oltre alla pesante siccità di questi mesi e a tutte le crisi e problemi del mondo agricolo, una altra notizia poco buona ci arriva dal ministero dell'economie finanze.
é stato pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 27 giugno 20011 un aggiornamento dell'elenco delle attività connesse a quelle agricole, che vi riportiamo nel file pdf allegato alla presente, e purtroppo reca una brutta notizia per tutte le aziende agricole che si erano attivate investendo per realizzare e mettere in regola dei laboratori per la produzione dei prodotti di panetteria che da agosto 2010 rientravano nelle attività connesse all'agricoltura.
I panificatori e loro associazione hanno pesantemente criticato questa normativa e il nuovo decreto 17/06/2011 del ministero dell'economia e finanze, pare abbia accolto le loro proteste e lascia solamente la "produzione del pane" come attività produttiva di reddito agrario.
saluti, Ass. Agri.Bio Emlia Romagna
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Le norme menzionate:
Decreto del 17 giugno 2011 - Min. Economia e Finanze
Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011
Preambolo
Preambolo
Articolo 1
Art. 1 Individuazione dei beni oggetto delle attivita' agricole
Articolo 2
Art. 2 Decorrenza
Allegato
Allegato
Decreto del 17 giugno 2011 - Min. Economia e Finanze
Pagina 1
Preambolo - Preambolo
In vigore dal 27 giugno 2011
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione
nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'
art. 2135 del codice civile riformulando cosi' la nozione di imprenditore agricolo;
Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra
l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;
Visto l'art. 2, comma 6, lettera a), della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il
contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in materia di attivita' connesse in agricoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il nuovo art. 32, comma 2, lettera c) del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attivita' considerate comunque
produttive di reddito agrario;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disposizioni concernenti la disciplina dell'apicoltura;
Vista la classificazione delle attivita' economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007,
adottata in sostituzione della classificazione delle attivita' economiche «Atecofin 2004», approvata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 30 dicembre 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010, recante l'individuazione dei beni
che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale, tenuto conto della proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 6180 del 20 aprile 2010, e' stata modifica la
tabella allegata al decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2007;
Tenuto conto dell'ulteriore proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n.
0020576 del 21 dicembre 2010, con la quale viene chiesto di modificare l'ultima dizione della tabella allegata al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010;
Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota n.
0003653 del 26 aprile 2011, concernente la limitazione alla sola «produzione di pane» dell'attivita' produttiva di
reddito agrario;
Decreta:
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Articolo 1 -
Art. 1 Individuazione dei beni oggetto delle attivita' agricole
In vigore dal 27 giugno 2011
1. La tabella allegata al decreto ministeriale 5 agosto 2010, nella quale sono individuati i beni prodotti e le
Decreto del 17 giugno 2011 - Min. Economia e Finanze
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relative attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla tabella allegata al presente
decreto.
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Articolo 2 -
Art. 2 Decorrenza
In vigore dal 27 giugno 2011
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Allegato - Allegato
In vigore dal 27 giugno 2011
TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di
patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);
Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);
Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex
10.61.4);
Produzione di pane (ex 10.71.1);
Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
Produzione di grappa (ex 11.01.0);
Produzione di aceto (ex 10.84.0);
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);
Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento,
essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex
10.20.0);
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19,
01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonche' di quelli derivanti dalle attivita' di cui ai
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sopraelencati gruppi e classi.
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